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La normativa BASILEA2
A giugno 2004 il Comitato di Basilea ha rilasciato il documento definitivo che riforma l'Accordo del 1988, attualmente ancora in vigore, che definisce il patrimonio minimo che le banche devono detenere a fronte dei loro attivi.
Le Banche infatti, al contrario delle imprese industriali, devono detenere un ammontare di capitale minimo imposto dalle Autorità di Vigilanza. La dotazione patrimoniale, richiesta per garantire la stabilità del sistema, deve assicurare la copertura dei rischi assunti nello svolgimento della propria attività ed è calcolata in base alle dimensioni e ad alcune caratteristiche degli attivi bancari.
L'attuale normativa (Accordo del '98 o più comunemente Basilea1), pur cercando di differenziare il diverso livello di rischio degli attivi bancari tramite una griglia di ponderazione, non discrimina gli assorbimenti patrimoniali in base al merito di credito della controparte. Tale griglia di ponderazione prevede infatti la differenziazione delle attività della banca solo sulla base di tre criteri: liquidità dell'attività , natura dei debitori e paesi di residenza. Sono inoltre utilizzati alcuni fattori di conversione per calcolare gli assorbimenti patrimoniali delle attività fuori bilancio.
L'insufficiente differenziazione degli attivi bancari derivante da questo sistema di ponderazione (es. tutti gli impieghi vs. privati di qualunque dimensione e rischiosità assorbono lo stesso capitale) ha imposto un processo di revisione dell'accordo (Basilea2) iniziato nel giugno del 1999 (A New Capital Adequacy Framework) e culminato nel testo finale approvato a giugno 2004 (International Convergence Measurement and Capital Standards. A Revised Framework) che discrimina meglio tra debitori di diversa qualità in base all'assegnazione di un rating alla controparte.
La portata di Basilea2 per la verità è ancora più ampia coinvolgedo altri aspetti, oltre alla revisione dei requisiti patrimoniali. Tre infatti sono i pilastri del Nuovo Accordo.
Il primo pilastro rappresenta comunque la parte di maggior interresse di Basilea2 e, in questo contesto la revisione del criterio di calcolo degli assorbimenti patrimoniali relativi al Rischio di Credito sarà l'aspetto del Nuovo Accordo che avrà il maggiore impatto nella relazione tra Banche e Imprese.
Basilea2, rendendo più stringente la relazione tra il merito di credito dell'azienda debitrice e il fabbisogno di capitale da parte della banca finanziatrice, determinerà un più forte legame tra pricing dell'operazione creditizia e rating aziendale. La relazione tra condizioni creditizie e merito di credito sarà resa dunque più oggettiva e trasparente.
L'accordo prevede due possibili soluzioni per il calcolo dei requisiti minimi a fronte del rischio di credito. La prima prevede l'utilizzo di "rating esterni", la seconda permette di poter utilizzare "rating interni".
La prima soluzione, chiamata anche "approccio standard" (New Standardized Approach) prevede di poter utilizzare rating assegnati da agenzie specializzate come Moody's, Standard & Poor's o altri soggetti selezionati dalle Autorità di vigilanza. Questa soluzione sarà utilizzata dagli istituti di credito che non saranno in grado di dotarsi di un sistema di rating interno, tipicamente le banche di più piccole dimensioni. L'"apprccio standard", che in linea di principio, si propone di articolare meglio la struttura delle ponderazioni, non dovrebbe comportare, in pratica, significative variazioni rispetto a quanto previsto dall'Accordo del '98 in quanto i debitori di queste banche sono tipicamente piccole e medie imprese non dotate di rating, le cui esposizioni avranno una ponderazione sostanzialmente uguale a quella attuale.
In alternativa al metodo standard potrà essere utilizzata una metodologia di valutazione interna alla banca. In base a tale approccio ciascun intermediario deve assegnare un rating interno ad ogni controparte e/o ogni esposizione. Le banche maggiori potranno dunque costruire i propri rating "in casa", nel rispetto di regole organizzative e metodologiche rigorose, certificate dalle Autorità . Sono previste due diverse metodologie: un "approccio di base" (Foundation Internal Rating-Based Approach) pensato per le banche che, pur avendo sviluppato una esperienza nel rating, saranno dotate di una tecnologia di minor sofisticazione e un approccio "avanzato" (Advanced Internal Rating-Based Approach), riservato a chi, nel tempo, saprà dimostrare alle Autorità di aver sviluppato strumenti di controllo del credito raffinati ed affidabili.
Basilea2 impone che, ai fini della validazione del modello interno della banca, il sistema di rating sia implementato nei processi aziendali almeno tre anni prima la data di entrata in vigore del Nuovo Accordo, pianificata per l'1 gennaio 2007 per le banche che adotterranno il sistema IRB Base e 1.1.2008 per quelle che adotterranno il sistema IRB Avanzato.
L'accordo di Basilea sarà recepito come legge nei singoli stati. In Europa sarà recepito con una direttiva comunitaria che aggiorna la direttiva del 2000 sul sistema bancario.
Gli effetti sulle imprese
La diffusione dei modelli di rating interno avrà un grande impatto sul rapporto tra banca e impresa.
Le imprese prenditrici di minor qualità creditizia o quelle che comunque non saranno in grado di rendere maggiormente visibile la propria solidità aziendale vedranno peggiorare le condizioni a loro praticate tramite una riduzione delle loro capacità di indebitamento e un aumento dei tassi pagati al sistema bancario.
Indagini recenti (vedi Unioncamere) hanno evidenziato come la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane si stima possa attualmente esserre collocata su fascie di rating critiche (nella metrica Moody's BBB-, BB+, BB, BB-) e che una quota non trascurabile addirittura su fascie a alto rischio di default (da B a CCC). Anche relativamente alle stime sul costo del credito i dati non sono incorraggianti in quanto si stima che almeno un terzo delle categorie di imprese esaminate (classificate per livello di rating e di fatturato) vedrebbero peggiorare le condizioni creditizie, in molti casi in modo drastico.


